Amministrazione di sostegno – Testamento Pedagogico

Un atto giuridico delle famiglie per tutelare la qualità di vita dei propri figli con deficit.

Garantire all’adulto con deficit, la stessa qualità di vita e le stesse possibilità di sviluppo, inclusione sociale, assistenza psico-pedagogica ed apprendimento che le famiglie hanno saputo garantirgli durante l’arco della vita. Questo è l’intento del progetto denominato “Testamento Pedagogico”  nato dagli studi e dalle ricerche del Professor Nicola Cuomo e portato avanti dai suoi collaboratori.

Si tratta in sintesi, come spiega il professor Nicola Cuomo, che per più di 35 anni ha portato avanti con il suo team progetti nell’ambito di pedagogia speciale a favore delle persone con deficit cognitivi, di garantire che il progetto educativo e di vita voluto dalle famiglie per i loro figli nel “durante loro” continui anche dopo la loro morte grazie ad un “testamento pedagogico” depositato in tribunale, che espliciti le volontà delle famiglie in termini di proseguo progettuale. Questo il fondamentale elemento di novità rispetto alla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che istituisce la figura dell’amministratore di sostegno. Il “testamento pedagogico” vuole supportare le pratiche dell’Amministratore di Sostegno andando ad arginare il rischio di agire prettamente secondo azioni meramente burocratiche ed economiche, acquisendo il compito fondamentale di assicurare alle persone con deficit uno sviluppo cognitivo ed affettivo permanente, all’interno di percorsi tutelati dagli orientamenti previsti dal Metodo Emozione di Conoscere, scelti nel durante noi. La persona con deficit sarà così in grado di portare avanti permanentemente un percorso di maturazione e potenziamento delle proprie facoltà cognitive ed intenzionali, in quanto inserita, grazie al supporto di un amministratore di sostegno, adeguatamente formato e permanentemente tutorato da un’equipe scientifica,  in un percorso di vita ricco di occasioni ed opportunità finalizzate a tale scopo.

 

“Gli attuali paradigmi scientifici” spiegava il professor Cuomo “hanno superato il concetto che esista un’età oltre alla quale si arrestano le possibilità di sviluppo cognitivo: la crescita è un percorso che continua per tutto l’arco dell’esistenza, a patto che vi siano adeguati supporti pedagogici, educativi e didattici, che alla persona con deficit devono essere garantiti anche nel “dopo”, quando i genitori non saranno più presenti”.

Il testamento pedagogico è appunto l’atto formale che garantisce alla famiglia nel “dopo” una dimensione di vita per i propri figli che prosegua il progetto di sviluppo cognitivo ed affettivo intrapreso dall’infanzia/adolescenza, allo scopo di garantire alla persona con deficit una vita autonoma ed indipendente, con l’emozione di conoscere ed il desiderio di esistere. Un atto che si pone in alternativa alla mera interdizione, che va a negare e/o limitare l’intenzionalità, le capacità decisionali, i desideri, delle persone con deficit destinandole verso il ricovero in apposite strutture: una prassi in contrasto con gli obiettivi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità dove si legge (art. 19 comma a) che le persone con disabilità devono avere la possibilità di “scegliere, sulla base di eguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere” senza essere obbligate a una particolare sistemazione abitativa, e (comma b)  devono avere “accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l’assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all’interno della comunità e di inserirvisi e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione”.

 Serenità, piacere e desiderio di esistere sono alcuni degli atti che l’amministratore di sostegno è autorizzato a compiere per poter garantire quegli orientamenti che dovranno essere concordati con gli esperti nell’area della Pedagogia Speciale e della Psicologia Clinica (che all’interno del “testamento pedagogico” sono designati a tutela della qualità di vita delle persone con deficit), al fine di poter far parte e divenire   tra i provvedimenti assunti dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno per poter essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro. Il bene e i vantaggi della cura della persona con deficit in termini di qualità di vita risultano essere dunque il primario degli interessi che vanno amministrati, e le risorse economiche sia private che assistenziali attribuite alla persona con deficit andranno orientate in modo da conseguire questo primario obiettivo. 

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